18 marzo 2013

La rideterminazione del valore dei terreni: ultimi chiarimenti ministeriali

Daily news N. 85 del 18.03.2013 a cura di Mauro Muraca

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La legge di stabilità 2013 (L. 24.12.2012 n. 228) pubblicata in gazzetta ufficiale in data 29.12.2012 ed in vigore dal 1 gennaio 2013, prevede, tra le principali misure di carattere fiscale, la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni detenuti, alla data dell’1.1.2013 (e non quelli acquistati o ricevuti in donazione in data successiva), da soggetti non imprenditori, ovvero da persone fisiche (non esercenti attività di impresa), da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti. Sull’argomento, sono state recentemente pubblicate le risposte dell’Agenzia delle Entrate rilasciate in occasione di Telefisco 2013 (C.M. 1/E del 15 febbraio 2013), le quali hanno precisato che: i) nel caso di cessione di terreni edificabili a un corrispettivo più basso di quello peritato, la perizia asseverata mantiene la sua validità a condizione che nell'atto di vendita sia indicato anche il valore di perizia ancorché il corrispettivo sia inferiore. Il valore rideterminato si configura, in tal caso, come prezzo minimo ai fini delle imposte indirette (registro e ipocatastali). Qualora nell'atto di vendita del terreno sia indicato un valore inferiore a quello risultante dalla perizia la plusvalenza si determina in base alle regole ordinarie di cui all'art. 68 del TUIR e in questo caso il valore peritato diviene irrilevante; ii) l'omessa indicazione dei dati nel modello UNICO non pregiudica la rivalutazione. Un’altra questione affrontata riguarda la possibilità di rivalutare i diritti edificatori (c.d. cubatura o ius aedificandi). Secondo l’Amministrazione Finanziaria i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale sono trascrivibili e, come tali, godono del medesimo regime pubblicitario dei diritti reali su beni immobili. Per le suddette ragioni è possibile, quindi, provvedere alla rideterminazione del valore di tali diritti di cui il contribuente risulti titolare alla data del 1° gennaio 2013 attraverso: i) una redazione di apposita perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2013; ii) versamento entro il 1° luglio 2013 della relativa imposta sostitutiva dovuta ovvero della prima rata.
Categorie:Rivalutazione
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