9 settembre 2011

Le modifiche alla disciplina del capital gain: “incrocio “ con la rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni

Daily news N. 239 del 09.09.2011 a cura di Edoardo Martini

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La recente Manovra di Ferragosto, il cui iter di conversione in legge è ancora in essere, contiene importanti novità sul fronte della tassazione dei redditi derivanti dai cd. “capital gain”. In particolare, l’art. 2, co. 6, del D.L. 13.8.2011, n. 138, dispone che “le imposte sostitutive (….) sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto “(DPR 917/86, ndr), “ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento”. Si tratta della misura dell’imposta sostitutiva applicabile ai redditi diversi (capital gain) realizzati su partecipazioni non qualificate, per le quali il prelievo “secco” passa dal 12,5% al 20%. Il successivo co. 9 del medesimo articolo disciplina l’efficacia del descritto innalzamento, precisando che si rende applicabile ai “redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012”. Al fine di evitare la “corsa” alle cessioni prima del 31 dicembre p.v. (tuttavia non sempre possibili), al fine di “sfruttare” la minor aliquota del 12,5%, il legislatore della manovra di Ferragosto (art. 2, co. 29) ha introdotto la possibilità di procedere all’affrancamento del valore della partecipazione alla data del 31 dicembre 2011, corrispondendo sul plusvalore maturato alla predetta data l’imposta sostitutiva del 12,5%. Si tratta, in altre parole, di una sorta di tassazione sulla vendita virtuale della partecipazione, consentendo al contribuente, previo pagamento della citata imposta, di aggiornare il proprio costo fiscale della partecipazione al 1° gennaio 2012, così da assoggettare a tassazione del 20% “solamente” la quota parte della plusvalenza maturata a partire dalla predetta data. Infine, è importante sottolineare che tale opportunità deve essere analizzata tenendo conto che l’art. 7 del D.L. 70/2011 (Decreto “sviluppo”) ha riaperto i termini per procedere all’affrancamento del costo fiscale delle partecipazioni detenute al 1° luglio 2011, previo versamento dell’imposta del 2% (partecipazioni non qualificate) o del 4% (partecipazioni qualificate), sul valore risultante da una perizia, entro il 30 giugno 2012. La combinazione di tali disposizioni deve essere attentamente valutata da parte del contribuente, al fine di comprendere quale delle due può risultare maggiormente appetibile, essendo comunque possibile fruire di entrambe.
Categorie:Finanziaria - Milleproroghe  –  Redditi diversi  –  Rivalutazione
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