10 gennaio 2013

Legge di stabilità per il 2013: riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

Daily news N. 7 del 10.01.2013 a cura di Mauro Muraca

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La legge di stabilità 2013, in vigore dall’1.1.2013, prevede, tra le principali misure di carattere fiscale, la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (edificabili o agricoli) e delle partecipazioni in società non quotate posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2013, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis), del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. A tal fine, entro il termine del 30.6.2013 (ovvero, entro l’1.7.2013, essendo il 30 giugno domenica), occorrerà che: i) un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno; ii) il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva pari al 2 o al 4% per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. La facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni è riconosciuta anche nell’ipotesi di precedente fruizione di analoghe disposizioni agevolative; tale possibilità è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente A tale riguardo, occorre considerare che l’art. 7 del DL 70/2011, conv. ha stabilito che: i) i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata; ii) i soggetti che non effettuano la suddetta detrazione potranno chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73. E’ bene precisare che, sebbene la Legge di stabilità per il 2013 non richiami espressamente quanto disposto dal DL 70/2011, ovvero la disposizione che ammette la compensazione della nuova imposta sostitutiva da versare con l’imposta sostitutiva già versata in occasione di una precedente rivalutazione, è pacifico ritenere che il predetto principio di compensazione sia una norma di carattere generale e, come tale, valida anche nella nuova proroga dei termini di rivalutazione.
Categorie:Rivalutazione
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