17 gennaio 2011
Legge stabilità 2011: contrasto al gioco illegale
Daily news N. 9 del 17.01.2011 a cura di Lara Salmistraro
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Con la presente Daily News si intende ad analizzare le novità introdotte dalla legge stabilità (Finanziaria 2011) che contiene specifiche disposizioni per contrastare il gioco illegale (art. 1, commi da 64 a 82). Sinteticamente:
Art. 1, commi 64-82: prevede maggiori poteri dell’Amministrazione dei Monopoli (AAMS) e della Guardia di Finanza e nuove norme, anche sanzionatorie, per il contrasto al gioco illegale e la tutela dei consumatori nel settore dei giochi in concessione. In particolare:
- il comma 70 prevede che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, siano adottate dall’ AAMS, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di linee d’azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. La disposizione stabilisce che è comunque vietata la partecipazione di minori a giochi pubblici con vincite, a pena di chiusura del punto gioco fino a 15 giorni per ogni infrazione. Il comma 74, peraltro, prevede l’aggiornamento del palinsensto dei giochi con l’introduzione, da parte dell’AAMS, di nuove tipologie ed eventuali nuove conseguenti concessioni;
- il comma 72 prevede l’automatica decadenza di apparecchi e congegni che risultino non collegati alla rete telematica per oltre 90 giorni, anche non continuativi;
- i commi 77 e 78 prevedono che, al fine di contrastare la diffusione del gioco illegale e al fine di tutelare i consumatori, in particolare i minori, l’AAMS avvii “senza indugio” l’aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni, così che i concessionari garantiscano il rispetto di taluni obblighi
- il comma 81 prevede che l’AAMS, anche avvalendosi della Guardia di Finanza e della SIAE, realizzi nel 2011 un programma straordinario di almeno 30 mila controlli nel settore del gioco on line, delle scommesse, del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento.
Art. 1, commi 64-82: prevede maggiori poteri dell’Amministrazione dei Monopoli (AAMS) e della Guardia di Finanza e nuove norme, anche sanzionatorie, per il contrasto al gioco illegale e la tutela dei consumatori nel settore dei giochi in concessione. In particolare:
- il comma 70 prevede che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, siano adottate dall’ AAMS, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di linee d’azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. La disposizione stabilisce che è comunque vietata la partecipazione di minori a giochi pubblici con vincite, a pena di chiusura del punto gioco fino a 15 giorni per ogni infrazione. Il comma 74, peraltro, prevede l’aggiornamento del palinsensto dei giochi con l’introduzione, da parte dell’AAMS, di nuove tipologie ed eventuali nuove conseguenti concessioni;
- il comma 72 prevede l’automatica decadenza di apparecchi e congegni che risultino non collegati alla rete telematica per oltre 90 giorni, anche non continuativi;
- i commi 77 e 78 prevedono che, al fine di contrastare la diffusione del gioco illegale e al fine di tutelare i consumatori, in particolare i minori, l’AAMS avvii “senza indugio” l’aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni, così che i concessionari garantiscano il rispetto di taluni obblighi
- il comma 81 prevede che l’AAMS, anche avvalendosi della Guardia di Finanza e della SIAE, realizzi nel 2011 un programma straordinario di almeno 30 mila controlli nel settore del gioco on line, delle scommesse, del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento.
Categorie:Finanziaria - Milleproroghe
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