29 gennaio 2016
Lo scambio di informazioni a livello internazionale
Daily news n. 18 del 29.01.2016 a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi
Lo scambio di informazioni a livello internazionale - Daily news n. 18 del 29.01.2016 a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi | € 6,00 + IVA |
Lo scambio di informazioni a livello internazionale è un processo grazie al quale le autorità fiscali di un dato paese hanno la possibilità di richiedere e acquisire informazioni riservate presso intermediari finanziari oppure presso altre autorità fiscali di un paese diverso relativamente ai propri contribuenti. Gli Stati, tra di loro, hanno da sempre cercato di risolvere la questione stipulando dei trattati da recepire ambo le parti con ratifica attraverso una norma nazionale.
Le autorità fiscali di qualunque Stato desiderano, infatti, ricevere informazioni quanto più dettagliate possibili relativamente ai propri contribuenti. Anche l’Italia è un Paese che con diversi stati esteri ha definito accordi internazionali sia per meglio coordinare normative differenti (contrastando fenomeni di doppia imposizione) sia per definire un consono scambio di informazioni fiscali e non. Soprattutto durante l’ultimo biennio, contestualmente all’avvento della Voluntary Disclosure, è stato possibile per l’Italia sottoscrivere particolari forme di accordo per un adeguato scambio di informazioni con Paesi con i quali prima quasi nemmeno aveva convenzioni in materia fiscale. In questo contesto si inseriscono i tre accordi stipulati il 23 febbraio 2015 con la Svizzera, il 26 febbraio 2015 con il Liechtenstein ed il 2 marzo 2015 con Montecarlo. Di seguito sono analizzati i tre accordi che lo stato italiano ha rapidamente sottoscritto, così come richiesto dalla L.186/2014 entro il 2 marzo 2015, affinché ai soli fini della Voluntary Disclosure tali Stati non figurassero all’interno delle black list evitando in tal modo il raddoppio delle sanzioni previste in materia di monitoraggio ed il raddoppio dei termini per l’accertamento. Nel presente intervento esamineremo la questione dello scambio di informazioni a livello internazionale.
Le autorità fiscali di qualunque Stato desiderano, infatti, ricevere informazioni quanto più dettagliate possibili relativamente ai propri contribuenti. Anche l’Italia è un Paese che con diversi stati esteri ha definito accordi internazionali sia per meglio coordinare normative differenti (contrastando fenomeni di doppia imposizione) sia per definire un consono scambio di informazioni fiscali e non. Soprattutto durante l’ultimo biennio, contestualmente all’avvento della Voluntary Disclosure, è stato possibile per l’Italia sottoscrivere particolari forme di accordo per un adeguato scambio di informazioni con Paesi con i quali prima quasi nemmeno aveva convenzioni in materia fiscale. In questo contesto si inseriscono i tre accordi stipulati il 23 febbraio 2015 con la Svizzera, il 26 febbraio 2015 con il Liechtenstein ed il 2 marzo 2015 con Montecarlo. Di seguito sono analizzati i tre accordi che lo stato italiano ha rapidamente sottoscritto, così come richiesto dalla L.186/2014 entro il 2 marzo 2015, affinché ai soli fini della Voluntary Disclosure tali Stati non figurassero all’interno delle black list evitando in tal modo il raddoppio delle sanzioni previste in materia di monitoraggio ed il raddoppio dei termini per l’accertamento. Nel presente intervento esamineremo la questione dello scambio di informazioni a livello internazionale.
Categorie:Fiscalità Internazionale
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