27 gennaio 2020

Mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva

Daily news n. 14 del 27.01.2020 a cura di Cecilia Pasquale

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Tra le novità introdotte dal DL 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio), vi è l’art. 41-bis (conversione in legge avvenuta con legge n. 157 del 19.12.2019) a mente del quale, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto la prima casa di abitazione del debitore, quest’ultimo può chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia prima casa e con il beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo. In sostanza, è prevista la possibilità per il debitore (i)di rinegoziare il mutuo acceso per l’acquisto della prima casa oggetto di procedura esecutiva; (ii) di ottenere un nuovo finanziamento per estinguere detto mutuo al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori. In presenza dei requisiti di legge, è possibile presentare la domanda di rinegoziazione del mutuo per la prima casa entro il 31 dicembre 2021, per una cifra non superiore a 250.000 euro. Si prevede, inoltre, che anche parenti o affini del debitore possano intervenire nelle operazioni di rinegoziazione o rifinanziamento a favore del mutuatario inadempiente. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019, un decreto stabilirà più specificamente le modalità di applicazione della disposizione e individuerà, ad esempio, il contenuto dell’istanza di rinegoziazione e gli elementi ostativi alla concessione della rinegoziazione o del rifinanziamento e alla stipulazione dell’accordo.
Categorie:Immobili  –  Riscossione
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