21 aprile 2023

Note di variazione nelle procedure concorsuali

Daily news n. 72 del 21.04.2023 a cura di Melania Marchese

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L’art. 18 del DL 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”), convertito nella L. 23.7.2021 n. 106, in vigore dal 26 maggio 2021, ha modificato l’art. 26 del DPR 633/72 in materia di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’IVA. La principale novità derivante dalla riformulazione della predetta norma consiste nell'anticipazione dei termini per il recupero, da parte del cedente o prestatore, dell’IVA non pagata dal rispettivo cessionario o committente sottoposto a una procedura concorsuale. Viene riconosciuta, infatti, al cedente o prestatore la facoltà di operare la variazione in diminuzione dell’imposta, in caso di mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo ad opera del cessionario o committente, a decorrere dalla data in cui quest’ultimo è “assoggettato” ad una procedura concorsuale, senza necessità di attendere – diversamente da quanto previsto dalla disciplina previgente – la conclusione della procedura e l’accertamento definitivo della relativa “infruttuosità”. In questa sede, si esamina pertanto la “nuova” disciplina delle note di variazione IVA nelle procedure concorsuali, alla luce dei chiarimenti forniti dalla prassi amministrativa, con particolare riguardo agli aspetti operativi correlati ai termini di effettuazione delle variazioni nonché all’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta. Per completezza, si rileva come l’art. 38 comma 2 del DL 13/2023, in vigore dal 25 febbraio 2023, abbia esteso la possibilità di emettere le note di variazione nelle ipotesi di composizione negoziata della crisi.
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