23 settembre 2013

Precisazioni sull’agevolazione acquisto prima casa

Daily news N. 253 del 23.09.2013 a cura di Edoardo Martini

Precisazioni sull’agevolazione acquisto prima casa - Daily news N. 253 del 23.09.2013 a cura di Edoardo Martini€ 6,00

+ IVA

L’agevolazione “prima casa” può riguardare esclusivamente le abitazioni “non di lusso” (e relative pertinenze) - per la cui definizione è necessario rifarsi al contenuto del D.M. 2.8.1969 - e si applica, sostanzialmente, ai trasferimenti a titolo oneroso della piena proprietà, ovvero ai trasferimenti o costituzione a titolo oneroso dei diritti della nuda proprietà (art. 3 co. 131 della L. 549/95), usufrutto, uso o abitazione. La nota II-bis dell’art. 1 della tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/86 stabilisce, tra l’altro, che è possibile fruire delle agevolazioni “prima casa” a condizione che l’immobile acquistato si trovi in qualsiasi Comune del territorio dello stato, se l’acquirente è cittadino italiano emigrato all’estero, ovvero, alternativamente, l’immobile acquistato si trovi nel territorio del comune in cui: i) l’acquirente ha la propria residenza; ii) l’acquirente stabilirà la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto (in tal caso, è necessario che l’acquirente, a pena di decadenza, dichiari in atto la propria volontà di trasferirsi); iii) l’acquirente svolge la propria attività, se diverso da quello in cui risiede; iv) ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende l’acquirente che si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interrogazione parlamentare del 7.11.2012 n. 5-08387, l'agevolazione prima casa può spettare, in presenza delle altre condizioni agevolative, anche al contribuente che svolga, nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato, un'attività di lavoro subordinato a tempo determinato. Peraltro, il contribuente che, al momento dell'acquisto agevolato di un immobile, dichiari di risiedere (ed effettivamente risieda) nel Comune in cui esso si trova, non perde l'agevolazione prima casa ove, successivamente all'acquisto, trasferisca la residenza altrove, anche all'estero. Infatti, la norma agevolativa: i) non richiede che la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato (posseduta al momento dell'atto di acquisto) permanga per un determinato periodo di tempo; ii) non contempla tra le cause di decadenza dall'agevolazione il trasferimento della residenza entro un determinato termine.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
Precisazioni sull’agevolazione acquisto prima casa - Daily news N. 253 del 23.09.2013 a cura di Edoardo Martini€ 6,00

+ IVA

Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6