16 gennaio 2015

Riaperta la rideterminazione delle quote e terreni, ma con imposta sostitutiva raddoppiata

Daily news n. 10 del 16.01.2015 a cura di Franca Recenti

Riaperta la rideterminazione delle quote e terreni, ma con imposta sostitutiva raddoppiata - Daily news n. 10 del 16.01.2015 a cura di Franca Recenti€ 6,00

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La legge di stabilità 2015, in vigore dall’1.1.2014, prevede, tra le principali misure di carattere fiscale, la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (edificabili o agricoli) e delle partecipazioni in società non quotate posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2015, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis), del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. A tal fine, entro il termine del 30.6.2015, occorrerà che: i) un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno; ii) il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva prevista per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. La novità di maggior rilievo è data dal fatto che, rispetto alle precedenti rivalutazioni, è stato disposto un raddoppio della misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva da versare per il perfezionamento della rivalutazione. In buona sostanza, la stessa è pari: i) al 4% per le partecipazioni non qualificate (in luogo della previgente aliquota del 2%); ii) all’8% per le partecipazioni qualificate ed i terreni (in luogo della previgente aliquota del 4%). Ricordiamo che, la facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni, è riconosciuta anche nell’ipotesi di precedente fruizione di analoghe disposizioni agevolative, ovvero anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. In tale ultima circostanza, però, considerato il raddoppio dell’imposta sostitutiva dovuta potrebbe verificarsi il caso che, pur potendo scomputare quanto versato in occasione della precedente, il contribuente si troverà costretto ad effettuare un ulteriore versamento ancorché il nuovo valore rideterminato sia inferiore a quello precedente.
Categorie:Rivalutazione
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