8 aprile 2019

Rideterminazione del valore dei terreni anche nel 2019, ma con imposta sostitutiva più elevata

Daily news n. 66 del 08.04.2019 a cura della Redazione

Rideterminazione del valore dei terreni anche nel 2019, ma con imposta sostitutiva più elevata - Daily news n. 66 del 08.04.2019 a cura della Redazione€ 6,00

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La Legge 205/2017 ha riaperto i termini per la “rivalutazione” del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2019, a condizione che, entro il prossimo 1 luglio 2019 (poiché il 30 giugno 2019 cade di domenica): i) un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima del terreno; ii) il contribuente versi l’imposta sostitutiva sull’intero valore dell’area periziata nella nuova misura del 10% (rispetto a quella dell’8% in vigore fino allo scorso anno) disposta dalla Legge di Bilancio 2019. La rivalutazione produce importanti effetti ai fini tributari. Il valore di perizia dell’area costituisce, infatti, valore minimo di riferimento: i) per il calcolo della plusvalenza (rilevante ai fini delle imposte dirette); ii) per il calcolo delle imposte indirette (imposte di registro, ipotecaria e catastale) dovute in sede di trasferimento del terreno. L’imposta sostitutiva del 10% - da applicarsi sull’intero valore periziato - potrà essere versata (o compensata con crediti fiscali disponibili) in unica soluzione entro il prossimo 1 luglio 2019, oppure in tre rate annuali di pari importo (maggiorate degli interessi nella misura del 3% annuo), mediante modello F24 ed utilizzando il codice tributo 8056. Può usufruire della riapertura della disposizione agevolativa in esame anche il contribuente che abbia già rideterminato in passato il costo o valore d’acquisto di un medesimo terreno, sempreché ne permanga il possesso alla nuova data prevista. Qualora il contribuente intenda avvalersi dell'ulteriore rivalutazione dei terreni, egli: i) non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione; ii) può scomputare l'imposta sostitutiva già versata dall'imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione. Inoltre, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato: i) entro il termine di decadenza di 48 mesi, ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73; ii) calcolato a decorrere dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dalla data del versamento dell'intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all'ultima rivalutazione che viene effettuata. L’opzione per la rideterminazione del valore fiscale del terreno deve considerarsi definitiva, ovverosia irrevocabile da parte del contribuente.
Categorie:Rivalutazione
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