30 giugno 2023

Se l’immobile è riconducibile all’esterovestita, si applica l’imposta di registro ordinaria

Daily news n. 121 del 30.06.2023 a cura di Gualtiero Santerini

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Con l’ordinanza n. 5537 del 22 febbraio del 2023, i giudici della Corte di Cassazione hanno affermato che la nota IV dell’art. 4 della Tariffa Parte I del DPR 131/86, secondo cui l’imposta di registro si applica in misura fissa (di 200 euro) - per gli atti di conferimento di beni immobili a favore di società con sede legale o amministrativa in un altro Stato membro dell’Ue - trova applicazione quando la società con sede legale o amministrativa è situata realmente in altro Stato membro e, pertanto, è soggetta al potere impositivo di quest’ultimo. In attuazione di detto principio, la Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito, per cui l’operazione di conferimento di immobile a favore di una società neo costituita con sede legale a Londra è soggetta all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’8% e non alla più favorevole imposta in misura fissa di 200 euro (prevista alla nota IV dell’art. 4 della Tariffa Parte I del DPR 131/86), poiché: i) il conferimento era stato effettuato in Italia; ii) la sede estera era solo una sede di consulenza; iii) la società non aveva dipendenti in Inghilterra, né presso la stabile organizzazione in Italia; iv) l’unica attività era quella di costruzione di immobili, da svolgersi in Italia e gli unici soci e l’amministratore erano residenti in Italia.
Categorie:Imposte e Tasse
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