21 novembre 2014

Srl non più obbligate alla nomina dell’organo di controllo: procedimento di revoca o dimissioni?

Daily news n. 274 del 21.11.2014 a cura di Mauro Muraca

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L’art. 20 comma 7 DL 91/2014 (meglio noto con il nome decreto competitività), pubblicato in Gazzetta ufficiale ed in vigore dal 25.06.2014, ha modificato in maniera sostanziale la disposizione di legge che disciplina i controlli societari all’interno delle società a responsabilità limitata, abrogando il secondo comma dell’art. 2477 del codice civile – rubricato “Sindaco e revisione legale dei conti” – che obbligava le società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni a dotarsi di un organo di controllo o un revisore unico. La nuova disciplina in materia di controlli nelle srl, sebbene sia entrata in vigore in data 25.06.2014, ovvero dal giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta Ufficiale del citato DL 91/2014, nulla chiariva in merito alla sorte dei mandati in corso conferiti agli organi di controllo o al revisore solo in funzione della ricorrenza del presupposto della misura del capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a. A fare un po’ di chiarezza sulla sorte dei collegi sindacali in carica è intervenuta la Legge 11.8.2014 n. 116, di conversione del DL 91/2014 (c.d. decreto competitività). Secondo quanto previsto nel contesto della legge di conversione, la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina (dell’organo di controllo o del revisore legale) correlato all’entità minima del capitale sociale “costituisce giusta causa di revoca”. A differenza di quanto accade per il revisore, tuttavia, l’efficacia della revoca rimane condizionata all’approvazione con decreto da parte del Tribunale. In alternativa alla revoca per giusta causa, è possibile ipotizzare l’applicabilità dell’istituto delle dimissioni volontarie del sindaco unico/collegio sindacale in carica che rappresenta uno strumento di semplice attuazione rispetto all’adozione da parte dei soci del provvedimento di revoca per giusta causa (poiché potrebbe ovviare all’“incomodo” del successivo controllo giudiziale). Ciò nonostante, rimane comunque molto controverso l’utilizzo dell’istituto delle dimissioni volontarie dell’intero collegio, poiché il problema delle dimissioni è legato all’efficacia delle stesse, dal momento che la giurisprudenza di legittimità ha affermato a più riprese (contrariamente a quanto sostenuto dalla dottrina maggioritaria) che, in assenza di un sostituto pronto a subentrare, le dimissioni hanno efficacia dal momento della nuova nomina (del sindaco unico) o della ricostituzione del collegio.
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