6 aprile 2023

TFM amministratori, accantonamento e rinuncia al credito

Daily news n. 60 del 06.04.2023 a cura di Michele Bana

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Il trattamento di fine mandato dei componenti dell’organo di gestione, stabilito in sede di costituzione della società o successivamente deliberato dall’Assemblea dei Soci, è deducibile dal reddito dell’impresa amministrata per competenza, nella misura di quanto imputato a conto economico, indipendentemente dal fatto che la persona fisica beneficiaria dello stesso sia fiscalmente soggetta al principio di cassa. La disciplina dell’eventuale successiva rinuncia, da parte dell’amministratore, a tale diritto è differenziata a seconda dell’individuo che la dispone. Qualora tale concessione sia accordata dal socio-amministratore, il credito rinunciato s’intende giuridicamente incassato, e deve essere assoggettato ad imposizione in capo al socio persona fisica non imprenditore, con conseguente obbligo di applicazione di ritenuta da parte della società: non è, invece, necessaria la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dall’art. 88, co. 4-bis, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, la cui ratio riguarda i soci-imprenditori. Diversamente, se il soggetto rinunciante non riveste anche la qualifica di socio dell’impresa amministrata, quest’ultima consegue una sopravvenienza attiva imponibile, nei limiti dell’accantonamento al TFM dedotto in passato.
Categorie:Bilancio
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