20 febbraio 2024
Ultrattività delle società estinte ai sensi dell’art.28 D.Lgs. 75/2014 – inefficacia retroattiva
Daily news n. 32 del 20.02.2024 a cura di Gualtiero Santerini
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Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di giustizia di secondo grado delle Marche, ha avuto modo di confermare nuovamente che “l'art. 28 del D.Lgs. 75/2014 prevede l'estinzione della società dopo 5 anni dalla cancellazione dal Registro delle imprese per quanto riguarda i crediti erariali. Tale differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società, operante con riguardo a tributi o contributi, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della Società dal Registro delle imprese sia stata presentata nella vigenza di detto decreto (cioè a decorrere dal 13 dicembre 2014); tale disposizione non ha effetto retroattivo, principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, contrariamente all'interpretazione esternata dall'Agenzia delle entrate nei suoi documenti di prassi. Questo in quanto la norma – prosegue la Corte - incide sulla capacità giuridica dell'impresa cancellata dal registro delle imprese, e non ha carattere meramente procedurale sui termini assegnati per l'espletamento dell'attività riscossiva”. A seguito di tale affermazione i giudici della Corte di secondo grado delle Marche hanno respinto l'appello presentato dall'ufficio impositore, ritenendola preliminare ed assorbente, incidendo sui termini che l'ufficio aveva a disposizione per contestare la responsabilità sui debiti della società estinta.
Categorie:Giurisprudenza
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