17 ottobre 2017

Fondo di integrazione salariale: le ipotesi di attivazione

News per i clienti dello studio n. 141 del 17.10.2017

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la circolare INPS n. 130 del 15.09.2017 sono state fornite le istruzioni relative alla fruizione delle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Tale fondo, ricordiamo, interviene laddove: i) vi siano interruzioni o sospensioni in costanza di rapporto di lavoro per causali previste dalla normativa CIG o CIGS; ii) il settore non rientri nella tutela prevista da CIG o CIGS; iii) non sono stati attivati Fondi di Solidarietà Bilaterali o Alternativi. Il Fondo di integrazione salariale prevede la corresponsione dell’assegno di solidarietà per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti e dell’assegno ordinario per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti. Con la circolare n. 130 del 15.09.2017, l’INPS ha fornito le istruzioni relative ai criteri di approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale alla luce di quanto stabilito dal DM n. 94033/2016. Per le ipotesi di riorganizzazione aziendale, l’Istituto richiede la contestuale presenza delle seguenti condizioni: i) presentazione di un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva; ii) previsione di interventi tramite investimenti per impianti ed attrezzature, formazione e riqualificazione del personale; iii) il valore medio annuo di investimenti nel programma deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti nel biennio precedente; iv) le sospensioni del lavoro devono essere motivatamente ricollegabili al processo di riorganizzazione da realizzare; v) nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario o dalla sospensione nella misura minima del 70%; vi) il programma deve esplicitamente indicare le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati. Con riferimento alla crisi aziendale, invece, l’attivazione del fondo richiede contestualmente: i) andamento negativo o involutivo rispetto al biennio precedente; ii) deve essere verificato il ridimensionamento o la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente. In entrambi i casi, ai fini dell’accesso all’assegno ordinario devono essere rispettati gli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015.
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