4 ottobre 2023

Il punto sulla detassazione delle mance

News per i clienti dello studio n. 96 del 04.10.2023

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con circolare 29.8.2023 n. 26, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti: i) sull'imposta sostitutiva del 5% applicabile alle mance percepite dai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ex art. 1 co. 58-62 della L. 197/2022; ii) sul trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale dall'art. 39-bis del DL 48/2023.
In merito alle mance, l'Agenzia precisa che: i) per il calcolo del limite reddituale di 50.000 euro devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione; ii) il limite reddituale di 50.000 euro è riferito al periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva; iii) la base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, comprese le mance; iv) in caso di superamento del limite annuale del 25% solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.
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