27 gennaio 2015

Lavoratori somministrati: comunicazione entro il 31 gennaio salvo diverso termine prescritto dalla contrattazione collettiva

News per i clienti dello studio n. 13 del 27.01.2015

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il prossimo 31.01.2015, i datori di lavoro interessati dovranno inviare alle organizzazioni sindacali l'apposita comunicazione annuale sul monitoraggio dei lavoratori somministrati relativa al 2014. Tale adempimento è regolato dall'art. 24 co. 4 lett. b) del DLgs 10.9.2003 n. 276, il quale prevede che nella comunicazione debbano essere indicati: i) il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi; ii) la durata degli stessi; iii) il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Per quanto riguarda la scadenza, il termine del 31 gennaio può essere modificato attraverso specifica disposizioni dei contratti collettivi, così come chiarito dal Ministero del Lavoro (interpello 22.11.2012 n. 36): in tal caso, infatti, la disposizione contrattuale sarà presa come riferimento per applicare il regime sanzionatorio. In merito a quest'ultimo aspetto, si ricorda che nell'ipotesi di mancato, tardivo o non corretto assolvimento dell'obbligo, trova applicazione la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 18 co. 3-bis del DLgs. 276/2003, il cui importo può variare da un minimo di 250 ad un massimo di 1.250 euro. Sul punto, è bene precisare che la responsabilità della violazione ricade esclusivamente sull'utilizzatore dei lavoratori somministrati. Si rammenta, infine, che, la comunicazione annuale non è l’unica comunicazione obbligatoria prevista dalla normativa in materia di lavoro somministrato. Infatti, l’azienda utilizzatrice di lavoratori somministrati, a norma dell’articolo 24, comma 4, lettera a), del Decreto Legislativo n. 276/2003, dovrà comunicare alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione stesso.
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