9 novembre 2017

Lavoro occasionale: chiarimenti INPS e modalità di rimborso per i versamenti effettuati dal 17 Marzo 2017

News per i clienti dello studio n. 154 del 09.11.2017

Lavoro occasionale: chiarimenti INPS e modalità di rimborso per i versamenti effettuati dal 17 Marzo 2017 - News per i clienti dello studio n. 154 del 09.11.2017€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’INPS ha recentemente pubblicato un documento contenente alcuni importanti chiarimenti relativamente alla disciplina delle nuove prestazioni occasionali ed agli adempimenti collegati al suo utilizzo. Viene precisato, innanzitutto, che i limiti previsti dalle nuove prestazioni occasionali (5.000 euro l’anno) e del lavoro accessorio (7.000 euro) devono essere conteggiati autonomamente. Pertanto, per il 2017, il datore di lavoro potrà: i) retribuire il prestatore con voucher fino a 7.000 euro l’anno (nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste con l’abrogazione dell’istituto a partire dal 17.03.2017); ii) retribuire lo stesso lavoratore per le prestazioni occasionali effettuate per 5.000 euro massimi nel medesimo anno. Viene, inoltre, specificato che i datori di lavoro che hanno acquistato voucher lavoro non utilizzati devono provvedere agli adempimenti previsti dalla precedente disciplina, pertanto dovranno registrarsi sulla vecchia procedura e non sulla nuova piattaforma messa a disposizione per le prestazioni occasionali. Con riferimento agli adempimenti previsti dal nuovo istituto, viene specificato che: i) è necessario formare una provvista economica (portafoglio virtuale) attraverso F24 o il servizio “pagoPA”; ii) solo successivamente alla registrazione ed alla formazione della provvista possono essere indicate le prestazioni di cui intende usufruire (per contratti di prestazione occasionale) o di cui ha usufruito (per i libretti di famiglia). Si segnala che il prestatore, nell’arco di tempo di tre giorni dalla data della prestazione, può sempre confermare la prestazione eseguita in analogia con una c.d. timbratura di uscita dal luogo di lavoro e in tal caso l’utilizzatore non potrà revocare la prestazione. Con messaggio n. 4405 del 07.11.2017, l’INPS ha fornito le istruzioni relative alle domande di rimborso per i versamenti effettuati in data successiva al 17.03.2017 tramite bollettino postale, bonifico, modello F24 e Portale dei pagamenti. In questo caso il datore di lavoro dovrà utilizzare l’apposito modello SC52, a cui dovrà essere allegata la ricevuta di versamento per tutti i tipi di pagamento.
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