8 luglio 2011
Stop al rimborso Iva in pendenza di fermo amministrativo
Il Fatto e il Diritto n. 21 del 08.07.2011 a cura di Cinzia Bondì
La Corte di Cassazione con la sentenza 5 maggio 2011 n. 9853 torna sui suoi passi e censura esplicitamente una delle sue sentenza in cui, pronunciandosi sull’applicabilità della misura cautelare del fermo amministrativo in materia di rimborsi Iva, ne aveva limitato l’ambito alle ipotesi di sospensione dell’esecuzione del rimborso espressamente previste dalla normativa tributaria di riferimento. La Corte, dunque, non ritiene più sufficiente il sistema di garanzie specificamente imposte dal legislatore a tutela dell’interesse erariale (cauzione o fideiussione, sospensione in pendenza di contestazione penale) sulla cui sussistenza aveva fondato la precedente interpretazione, ma, evidenziando la diversa funzione delle tutele attuate rispettivamente con le disposizioni di cui all’art. 38-bis d.p.r. 633/1972 e con quelle di cui all’art. 69, R.D. 18 /11/1923 n. 2440, sostiene l’opposta tesi dell’ammissibilità della sospensione del rimborso Iva in pendenza di “fermo amministrativo”. L’orientamento contrario, quello oggi sconfessato dalla sentenza in esame, muoveva il suo teorema dal fatto che l’esecuzione del rimborso potesse trovar ragione nella sua subordinazione – fatte salve le ipotesi del comma 7 all’articolo 38-bis del Dpr 633/1972 – alla prestazione di cauzione o fideiussione, nonché: nelle altre tutele di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo, cioè nella sospensione dell’esecuzione del rimborso fino alla definizione del procedimento penale per le contestazioni ex articolo 4, comma 1, n. 5), del Dl 429/1982; nelle opzioni di legge tra la restituzione delle somme oggetto di rimborso o compensazione, entro sessanta giorni dalla notifica di avviso di rettifica o accertamento, e la prestazione di idonea garanzia sino al termine dell’iter di definizione dell’accertamento. In altre parole questo assetto normativo doveva ricondurre alla volontà del legislatore di escludere implicitamente che la disciplina del fermo amministrativo, da un lato, potesse applicarsi all’ipotesi di rimborso dei crediti Iva – rilevandosi in proposito che, altrimenti, la previsione dell’articolo 38-bis sarebbe stata sostanzialmente priva di utilità –, dall’altro che, con la previsione di un sistema di prestazione di garanzie, il legislatore stesso avesse inteso limitare la sospensione dell’esecuzione del rimborso dell’Iva alla sola ipotesi di contestazione penale mossa al contribuente creditore.
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