18 maggio 2020

La continuità aziendale al tempo del COVID-19

Focus n. 20 del 18.05.2020 a cura di Ruggero Viviani - pag. 16

La continuità aziendale al tempo del COVID-19 - Focus n. 20 del 18.05.2020 a cura di Ruggero Viviani - pag. 16€ 10,00

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Il COVID-19 ha cambiato lo scenario nazionale e internazionale nel 2020, sia sotto l’aspetto prettamente sanitario che sotto l’aspetto economico e sociale. L’emergenza sanitaria, dalla quale deriva la successiva crisi economica che si è sviluppata in Italia, è scattata nel 2020. Ai fini della rappresentazione in bilancio degli effetti economici del virus nell’ambito delle singole realtà aziendali occorre premettere che il COVID-19 costituisce un evento di competenza del 2020 per i soggetti solari (ovvero con esercizio compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre). Tuttavia, la forza impattante della crisi sanitaria sulle imprese è tale da incidere, in molti casi, per interi settori o filiere, sul postulato della continuità aziendale con la conseguente attrazione del fenomeno nell’ambito dei bilanci di competenza 2019 (sempre per i soggetti solari). Tale attrazione opera per effetto dell’OIC 29, § 59 c), che, relativamente ai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio che possono incidere sulla continuità aziendale, precisa che: “Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.” Il virus rientra pertanto, a tutti gli effetti, in quest’ambito, per i soggetti solari, mentre per i soggetti non solari, che chiudono il bilancio dopo il 23 febbraio 2020 (data di riconoscimento ufficiale dell’emergenza sanitaria), gli effetti economici connessi con il virus sono specificamente di competenza dell’esercizio stesso. Il legislatore, preoccupato degli effetti deformanti conseguenti alla crisi economica sui bilanci delle singole imprese, è intervenuta attraverso il decreto liquidità, per apportare una deroga temporanea al postulato del going concern, per effetto della quale le imprese possono, alle condizioni stabilite dalle legge, valutare la sussistenza della continuità aziendale non sui valori prospettici, considerati nei dodici mesi successivi alla chiusura del bilancio, bensì alla data di chiusura del bilancio stesso. La deroga vale per i soggetti OIC che alla chiusura dell’esercizio (ad es., al 31/12/2019, per i soggetti solari) non presentino altre cause di rischio che possono incidere sull’applicazione del going concern.
Categorie:Coronavirus
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