26 febbraio 2024

La fiscalità del calciomercato: plusvalenze e minusvalenze

Focus n. 08 del 26.02.2024 a cura di Ruggero Viviani - pag. 19

La fiscalità del calciomercato: plusvalenze e minusvalenze - Focus n. 08 del 26.02.2024 a cura di Ruggero Viviani - pag. 19€ 10,00

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I trasferimenti di calciatori sono stati nel tempo oggetto di orientamenti ondivaghi ai fini fiscali, tenuto conto che le società sono legate agli atleti da una sorta di doppio vincolo: i. rapporto di lavoro dipendente; ii. diritto di beneficiare delle prestazioni sportive dell’atleta, liberamente trasferibile ad altra società sportiva previo consenso del calciatore. Le criticità che si sono configurate nel tempo attengono, in primo luogo, all’inquadramento negoziale del trasferimento del calciatore da una società all’altra. Tale criticità pare ormai risolta nel senso che il trasferimento del diritto alle prestazioni sportive costituisce una cessione di bene immateriale strumentale, dalla quale emerge un provento rientrante nella gestione accessoria del conto economico (voce A.5) ovvero un costo da annotare tra gli oneri diversi di gestione (voce B.14) e rilevante, come tale, ai fini dell’Irap. Le eventuali minusvalenze sono anch’esse rilevanti qualora sia applicabile la condizione di onerosità contenuta nell’art. 101 c. 1 del Tuir. Infatti, la più recente fonte di contenzioso tra l’AdE e le società calcistiche attiene alle operazioni con le quali una società trasferisce ad un’altra il diritto a beneficiare delle prestazioni sportive di un atleta a titolo gratuito, ovvero “a costo zero”. La gratuità dell’operazione rende la minusvalenza connessa indeducibile. Al contrario, secondo un orientamento diverso della corte di cassazione, l’onerosità dell’operazione deve essere considerata, in estrema sintesi, privilegiando la sostanza economica sulla foma giuridica ovvero considerando tutti gli elementi che portano alla conclusione dell’accordo. In tal senso, il risparmio degli stipendi in capo alla società cedente configurerebbe una sorta di corrispettivo virtuale che comporta vantaggi economici indiretti derivanti dall’operazione anche in capo alla società cedente. Tale punto di vista rende pertanto l’operazione come onerosa, spostando la minusvalenza emergente nell’ambito dei costi deducibili ai fini dell’IRES.
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