1 febbraio 2021

Legge di bilancio 2021: locazione breve ammessa nel limite di quattro unità abitative per periodo d’imposta

Focus n. 4 del 01.02.2021 a cura di Sandro Cerato - pag. 20

Legge di bilancio 2021: locazione breve ammessa nel limite di quattro unità abitative per periodo d’imposta - Focus n. 4 del 01.02.2021 a cura di Sandro Cerato - pag. 20€ 10,00

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L’articolo 4 del DL 50/2017 disciplina, a decorrere dal 1° giugno 2017, una specifica categoria di locazioni c.d. “locazioni brevi”, applicabile ai contratti di locazione stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Oltre alla messa a disposizione dell’immobile per un periodo non superiore a 30 giorni, il regime delle locazioni brevi può comprendere anche altri servizi, strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile quali, ad esempio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, nonché la fornitura di utenze, wi-fi e aria condizionata (circolare 24/E/2017). Il reddito derivante da un contratto di “locazione breve” può, alternativamente, essere assoggettato “ordinariamente” ad IRPEF, ovvero può essere assoggettato, per opzione, al regime della cedolare secca, con aliquota ordinaria nella misura del 21%. L’art. 1, co. 595, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) introduce, a partire del periodo d’imposta 2021, una presunzione in base alla quale il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. Conseguentemente, qualora il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più, l’attività di locazione esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale. Viene inoltre istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla “precedente” banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. La banca dati di cui trattasi raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. L’attuazione della norma è comunque demandata ad un decreto attuativo.
Categorie:Immobili
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