16 gennaio 2012

Compensazioni Iva: le regole da ricordare

Il Caso della settimana N. 2 del 16.01.2012 a cura di Edoardo Martini

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La società Alfa s.r.l., effettuando in prevalenza operazioni con l’estero, presenta alla fine del 2011 un credito annuale Iva di euro 150.000, che si va a sommare al credito dell’anno precedente (2010), di euro 120.000, già compensato per euro 100.000 nel corso del 2011. Chiede di poter conoscere la possibilità di compensare il credito Iva dell’anno 2011, con le stesse regole e vincoli già presenti per l’anno 2010, nonché la possibilità di portare in compensazione anche la residua quota del credito Iva 2010, pari a euro 20.000, per il quale nel corso dell’anno 2011 è già stata presentata la dichiarazione annuale con il visto di conformità. Si ricorda che l’articolo 10 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto peculiari regole in materia di compensazione dei crediti Iva. Successivamente, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 ha definito le modalità tecniche di effettuazione delle compensazioni ed i controlli eseguiti in sede di trasmissione telematica delle relative deleghe di pagamento. Nel corso dell’anno solare 2010 le nuove regole hanno riguardato essenzialmente le compensazioni del credito Iva annuale relativo all’anno d’imposta 2009 e dei crediti Iva trimestrali relativi all’anno d’imposta 2010, in conformità a quanto chiarito dalla circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010. Con l’inizio del 2012 le nuove regole (ed i relativi controlli) si estendono anche alle compensazioni del credito Iva annuale relativo all’anno d’imposta 2011 e dei crediti Iva trimestrali relativi all’anno d’imposta 2012. Il sovrapporsi di più annualità d’imposta ha fatto, quindi, insorgere negli operatori alcuni dubbi, che hanno formato oggetto di chiarimenti nella circolare n.16/E/2011, relativi al comportamento da adottare in sede di compensazione di crediti Iva, in particolari ipotesi quali: (i) compensazione di crediti trimestrali e annuali relativi alla stessa annualità; (ii) si tratta dell’ utilizzo in F24 del credito Iva derivante dalla dichiarazione annuale relativa al 2010 fino a 10 mila euro, anche in presenza di crediti Iva infrannuali relativi all'anno stesso; (iii) compensazione del credito Iva annuale 2009 nel corso del 2011: limiti alla compensabilità; (iv) compensazione di crediti relativi ad annualità pregresse; (v) presentazioni di più dichiarazioni relative alla stessa annualità; (vi) correzioni o annullamento di modelli F.24.
Categorie:Compensazioni  –  Iva
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