20 luglio 2012

L’applicazione della remissione in bonis alla “cedolare secca”

Il Caso della settimana N. 28 del 20.07.2012 a cura di Ennio Vial e Gioacchino De Pasquale

L’applicazione della remissione in bonis alla “cedolare secca” - Il Caso della settimana N. 28 del 20.07.2012 a cura di Ennio Vial e Gioacchino De Pasquale€ 8,00

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Come noto, l’articolo 2 comma 1 del D.L. n. 16/2012, con l’obiettivo di semplificare la disciplina fiscale, ha previsto la possibilità di accedere ai regimi fiscali opzionali o di fruire di benefici di natura fiscale anche qualora la richiesta o la domanda sia presentata oltre i termini, oppure quando non è stato rispettato un adempimento di natura formale. Al fine di permettere l’ adempimento, l’ Amministrazione Finanziaria con la risoluzione n. 46/E/2012 ha istituito tre nuovi codici tributo per effettuare il pagamento delle sanzioni nella specifica ipotesi in cui queste sono dovute per effetto del ricorso alla “remissione in bonis” prevista dal D.L. semplificazioni fiscali. In merito all’istituto in esame, si chiede se lo stesso sia estendibile anche in relazione alla c.d. “cedolare secca” sugli affitti. Nello specifico, si tratta di stabilire, qualora il locatore non abbia spedito entro i termini la raccomandata con cui comunica di rinunciare agli aggiornamenti del canone all’inquilino con termine di pagamento dell'imposta di registro ancora pendente, se sia possibile, per i contratti in corso al 7 aprile 2011, presentare il Mod. 69, pagando la sanzione ridotta prevista dall’articolo 2 comma 1 del D.L. n. 16/2012, e accedere al regime opzionale della cedolare secca. In particolare, bisognerà stabilire se in base alle disposizioni dell’ articolo 3,comma 11, D.L. 23/2011 la comunicazione al conduttore relativa alla rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo rappresenti o no un requisito sostanziale per l’ esercizio dell’opzione secca. Nel primo caso il mancato invio configurerebbe uno dei limiti preclusivi l’accesso alla remissione in bonis di cui all’ articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012.
Categorie:Cedolare secca
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