10 settembre 2018

Abuso del diritto e art. 20 TUR: l’analisi del notariato con lo studio n. 17-2018/T

Memory n. 240 del 10.09.2018 a cura di Riccardo Malvestiti

Con lo studio n. 17-2018/T il Consiglio Nazionale del Notariato ha fornito un’analisi particolarmente approfondita relativamente alle disposizioni applicabili nel caso di rettifica del negozio ai fini dell’applicazione delle imposte d’atto. Secondo l’analisi proposta dal CNN al contribuente dovrebbe essere consentita l’opzione per il trattamento tributario più vantaggioso previsto dalla legge. Di conseguenza, nel caso di conferimento di azienda e cessione delle partecipazioni, il negozio avrebbe ragione di essere sanzionato in ragione della minore imposta versata rispetto agli atti di cessione di azienda. Viene inoltre precisato che, in presenza di tutti i presupposti per l’applicazione della disciplina dell’abuso del diritto, l’Amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica degli atti anche in considerazione di altri fatti estranei al negozio principale. Nelle ipotesi in cui trova applicazione l’articolo 20 TUR, invece, l’Agenzia dovrà considerare i soli effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione sulla base della volontà negoziale espressa dalle clausole. L’analisi, quindi, dovrebbe attenersi alla sola “coerenza interna dell’atto”. Con l’articolo 1, comma 87, legge n. 205 del 27.12.2017 il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni al fine di chiarire i limiti e l’ambito di applicazione dell’articolo 20 TUR in materia di riqualificazione degli atti soggetti ad imposta di registro. Come noto, infatti, la norma (dai limiti decisamente imprecisi) ha consentito negli anni numerose rettifiche in sede di liquidazione dell’imposta relativamente alle operazioni di conferimento e successiva cessione (rispetto alle quali il TUIR prevede una clausola antielusiva espressa). Per effetto di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, l’articolo 20 viene integrato al fine di precluderne l’utilizzo ai fini della rettifica/liquidazione dell’imposta, stabilendo che gli atti devono essere interpretati sulla base dei soli elementi desumibili dal contenuto, con espressa esclusione di atti collegati o elementi extra-testuali. Contestualmente, l’articolo 53-bis del TUR viene integrato al fine di prevedere l’applicazione della disciplina anti abuso (ci si riferisce all’articolo 10 bis della legge n. 212/2000) anche all’imposta di registro.
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