10 novembre 2021

ACE innovativa (c.d. “super ACE”): sintesi della disciplina e comunicazioni all’Agenzia delle Entrate

Memory n. 202 del 10.11.2021 a cura della Redazione

Con l’art. 19 co. 2 - 7 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, il le¬gi-slatore ha potenziato, in via transitoria, la disciplina dell’ACE, prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato al 15% in luogo dell’1,3% ordinario (c.d. “super ACE”). Il provv. Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 238235, emanato in attuazione della suddetta disci¬pli¬na, determina le modalità e i termini per la comunicazione preventiva all’Agenzia stessa ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta derivante dalla trasformazione del rendimento nozionale. Nel prosieguo della presente informativa verranno esaminati: i) i soggetti che possono beneficiare della “super ACE”; ii) l’ambito temporale di applicazione della “super ACE”; iii) la base di calcolo dell’agevolazione; iv) l’utilizzo della “super ACE” a riduzione del reddito imponibile oppure come credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24; v) la determinazione del credito d’imposta corrispondente alla “super ACE”; vi) la comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 20.11.2021, ai fini della determinazione e dell’utilizzo del credito d’imposta; vii) l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
Categorie:ACE
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