17 marzo 2020

Aliquota ridotta della cedolare secca estesa alle locazioni di immobili abitativi siti in Comuni calamitati

Memory n. 51 del 17.03.2020 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’articolo 1, comma 6 della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), intervenendo direttamente sull’articolo 3, comma 2, del DLgs. 23/2011, ha modificato, a decorrere dall’1.1.2020, l’aliquota ridotta della cedolare secca portandola al 10% “a regime”, con l’effetto che non saranno necessarie ulteriori proroghe per mantenere (anche per i prossimi anni) l’aliquota della cedolare secca agevolata al 10%. Recentemente, l'art. 4 co. 3-novies del DL 162/2019 (c.d. milleproroghe), introdotto in sede di conversione ad opera della L. 8/2020, ha modificato l’articolo 9 co. 2-bis del DL 47/2014, fugando ogni dubbio circa l’ambito applicativo dell’aliquota ridotta della cedolare secca (10%) alle locazioni di immobili abitativi siti in Comuni calamitati. In particolare, è stato chiarito che: i) l'aliquota della cedolare secca del 10% si applica anche ai contratti di locazione stipulati in Comuni per i quali sia stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28.5.2014, lo stato di calamità; ii) per l'anno 2020, nei Comuni individuati poc'anzi, l'aliquota del 10% si applica limitatamente ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. Inoltre, la L. 8/2020, di conversione del DL 162/2019, introduce una nuova disposizione nell'art. 9 co. 2-bis.1 del DL 47/2014, prevedendo che l'aliquota del 10% si applichi anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni di cui all'art. 1 co. 1 del DL 17.10.2016 n. 189 (conv. L. 15.12.2016 n. 229), in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa".
Categorie:Cedolare secca
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