25 novembre 2015

Alla cassa entro il prossimo 16.12.2015 per il versamento del saldo IMU

Memory n. 346 del 25.11.2015 a cura della Redazione

Entro il 16.12.2015, deve essere versata la seconda rata dell’IMU per l’anno 2015 per tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse dal pagamento del tributo, ovvero per le quali non operano specifiche ipotesi di esclusione e di esenzione. A titolo esemplificativo, dovranno provvedere al versamento dell’imposta i titolari di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché i proprietari di unità immobiliari abitative diverse dall’abitazione principale e relative pertinenze; vi rientrano, ad esempio: i) le abitazioni tenute a disposizione (c.d. “seconde case”); ii) le abitazioni concesse in locazione; iii) le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito a parenti, in linea retta o collaterale che non siano state assimilate all’abitazione principale dal Comune. Il saldo IMU sarà altresì dovuto in relazione alle pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l’abitazione principale e per i fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali strumentali, nonché per le aree fabbricabili, ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Si rammenta, infine, che, i ritardatari che non arriveranno puntuali alla scadenza del 16 dicembre 2015, possono comunque sanare la loro posizione e non pagare le sanzioni in misura piena (pari al 30% dell’imposta dovuta e non versata), avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/97). Nello specifico, in materia di IMU, la sanzione del 30% sarà pari: i) al 3% dell'imposta non versata, ridotto a un quindicesimo per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni; ii) al 3% dell'imposta non versata, se il ritardo è compreso tra i quindici e i 30 giorni; iii) al 3,33% dell'imposta non versata, se il ritardo è superiore a 30 giorni ma non a 90 giorni dalla data di commissione della violazione; iv) al 3,75% dell'imposta non versata, se il ritardo è superiore a 90 giorni ma non a un anno dalla data di commissione della violazione, o al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.
Categorie:IMU
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