22 marzo 2013

Autotrasportatori: tempi di guida e riposo

Memory n. 144 del 22.03.2013 a cura di Riccardo Malvestiti

Il Regolamento comunitario 15.03.2006 n. 561/2006 disciplina i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci. In particolare, sono interessati dalla disciplina: i) i conducenti di veicoli atti al trasporto di più di 9 persone, compreso lo stesso conducente; ii) i conducenti di veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di merci. Il punto 17 del Regolamento CE n. 561/2006 enuncia le finalità relative alla nascita del predetto dispositivo normativo, ovvero “Il presente regolamento mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti cui si applica, nonché la sicurezza stradale in generale. A tal fine prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo per giornata, per settimana e per periodo di due settimane consecutive, nonché una disposizione che obbliga il conducente a effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare per periodo di due settimane consecutive e disposizioni in base alle quali un periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso essere inferiore a un periodo ininterrotto di 9 ore. Dato che tali disposizioni garantiscono un riposo adeguato, e tenuto conto anche dell’esperienza acquisita negli ultimi ani in materia di applicazione, un sistema di compensazione per i periodi di riposo giornalieri ridotti non è più necessario”. Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio le disposizioni concernenti i periodi di riposo dei trasportatori e relative ai cronotachigrafi.
Categorie:Autotrasporti
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