17 settembre 2012

Autoveicoli: il taglio alle deduzioni non tocca i “minimi”

Memory n. 356 del 17.09.2012 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, in sede di determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo, bisogna considerare, secondo quanto disposto dall’articolo 164 TUIR, le spese sostenute per i veicoli destinati al trasporto di persone. La deducibilità di tali spese è soggetta ad alcuni limiti dipendenti dalla destinazione del veicolo, al suo costo ed alla tipologia del soggetto utilizzatore. La riforma del lavoro, al fine di provvedere al finanziamento degli ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori che perdono il posto del lavoro, ha introdotto alcune disposizioni di carattere fiscale, che prevedono tra le altre cose la riduzione delle aliquote di deduzione dei costi degli autoveicoli da parte di professionisti ed imprese. Pertanto, a partire dal 2013, per tali soggetti l’acquisto di un veicolo (anche in leasing) diventerà fiscalmente meno conveniente. Fanno eccezione a tale riduzione i contribuenti che adottano il nuovo regime dei minimi: nonostante le modifiche apportate con il DL n. 98/2011, infatti, rimangono valide le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E/2008, secondo cui in riferimento a tali soggetti non si applicherebbero le disposizioni contenute nell’articolo 164 TUIR, ha un criterio di deduzione dei costi ad hoc (si deduce il 50% delle spese relative ad autoveicoli), che pertanto rimane immutato dalla modifica da parte della riforma del lavoro del citato articolo 164 TUIR.
Categorie:Irpef  –  Minimi
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