26 ottobre 2023

Beni da pignorare: operativa la convenzione tra Agenzia delle Entrate e Ministero della Giustizia

Memory n. 163 del 26.10.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 492 bis cpc dall’articolo 3, comma 36, lettera b) del D.Lgs. n. 149 del 10.10.2022 viene consentito agli ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati dell’Amministrazione Finanziaria al fine di rendere più agevole la ricerca telematica dei beni da pignorare in seguito alla richiesta di un creditore, o da sottoporre a procedura concorsuale su richiesta del curatore. A seguito di una prima fase di sperimentazione (durata 60 giorni a cui sono seguiti ulteriori 30 giorni per lo svolgimento delle formalità correlate alla registrazione al SID da parte degli Uffici NEP), è divenuta operativa la convenzione per l’accesso ai dati del 20.06.2023 tra Ministero della Giustizia ed Agenzia delle Entrate. Per effetto di tali novità, devono considerarsi superate le precedenti formalità previste per l’accesso ai dati ex art 492 bis cpc: l’istanza non dovrà essere più presentata al Presidente del Tribunale del Foro competente per l’esecuzione, bensì all’ufficio UNEP competente. Ai fini dell’accesso, l’Ufficio dovrà verificare il possesso del titolo e la notifica del relativo precetto, in alternativa ad una specifica autorizzazione in tal senso da parte del Presidente del Tribunale. Attraverso l’accesso ai dati gli Ufficiali potranno reperire le dichiarazioni dei redditi, la certificazione unica, gli atti di registro e dell’archivio dei rapporti finanziari. Per effetto di tale innovazione, il creditore non sarà più tenuto al versamento del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo dell’istanza da presentare al Presidente del Tribunale. I dati ricevuti possono essere utilizzati, oltre che per individuare beni da pignorare, anche per l’esecuzione di sequestri conservativi e per la ricostruzone dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia famiglia e quelli relativi alla gestione dei patrimoni. Di seguito illustriamo le modifiche apportate alle disposizioni in materia di accesso ai dati ex art 492 bis cpc.
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