19 marzo 2021

Bilancio 2020: termini connessi al procedimento di approvazione e novità del DL Milleproroghe

Memory n. 51 del 19.03.2021 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L'art. 2364 Codice civile stabilisce che l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per i soggetti “solari” questo significa che l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2020 si dovrà tenere entro il prossimo 30.4.2021. Nello statuto, peraltro, è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni (con assemblea da tenersi entro il 28.6.2020), in due ipotesi: i) società obbligata alla redazione del bilancio consolidato “ovvero”; ii) quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società (art. 2364 co. 2 seconda parte c.c.). Nel contesto del presente intervento verranno schematizzati i termini degli adempimenti (civilistici e fiscali) connessi al procedimento di approvazione del bilancio, prendendo come riferimento i casi in cui l’assemblea di approvazione si tenga: i) in caso di termini ordinari, in data 30.4.2021 (120 giorni dal 31.12.2020); ii) in caso di proroga dei termini, in data 29.6.2021 (180 giorni dal 31.12.2020). E’ bene rammentare, infine, che i predetti termini riguardano esclusivamente la convocazione dell’assemblea e non quello del suo effettivo svolgimento: ad esempio, la disposizione si deve ritenere rispettata nel caso di prima convocazione dell’assemblea entro il 30.4.2021 (ovvero 29.06.2021), che non venga regolarmente costituita, ovvero vada deserta, con l’effetto che il bilancio dell’esercizio 2020 verrà, poi, approvato in seconda convocazione e, quindi, successivamente alla scadenza del termine massimo ammesso dalla disciplina civilistica. Si segnala che, in sede di conversione in legge del DL 183/2020 (c.d. DL "Milleproroghe"), attraverso una modifica all'art. 106 co. 1 del DL 18/2020 convertito, è stato precisato che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c., o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata, per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si tratta di una facoltà esercitabile anche dalle società che, nello statuto, non contemplino, con riguardo ai casi normativamente previsti, la possibilità di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni; termine che, per le seconde convocazioni, potrà anche slittare al mese di luglio. È stabilito, inoltre, che tutte le disposizioni di cui all'art. 106 del DL 18/2020 convertito (con possibilità, tra l'altro, di svolgere le assemblee "a distanza" a prescindere dalle indicazioni statutarie) si applichino alle assemblee tenute entro il 31.7.2021.
Categorie:Adempimenti  –  Bilancio
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