5 febbraio 2024

Bonus eliminazione barriere: le novità introdotte con DL 212/2023

Memory n. 21 del 05.02.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Con DL n. 212 del 29.12.2023 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento alcune modifiche in materia di superbonus e bonus barriere tali da limitare il ricorso ai due benefici. Tra le principali novità segnaliamo, in particolare, le seguenti: i) viene introdotta una clausola di salvaguardia per il superbonus in caso di mancata ultimazione dei lavori; ii) viene ristretto il novero di interventi di eliminazione delle barriere le cui spese possono essere detratte al 75%; iii) viene esteso il blocco delle opzioni di sconto o cessione anche per le spese detraibili al 75% (salvo specifiche eccezioni al blocco). Con specifico riferimento al bonus barriere si deve segnalare che, dalla data del 30.12.2023 non possono accedere al beneficio gli interventi di sostituzione degli infissi, di sistemazione della pavimentazione, di adeguamento dell’impianto elettrico e sostituzione dei sanitari. I lavori svolti su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, invece, continuano a beneficiare dell’incentivo come nel periodo precedente all’approvazione del DL (più precisamente dal 01.01.2022 fino al 31.12.2025). Sempre con riferimento alle spese per l’eliminazione di barriere architettoniche, una modifica al 119 ter del DL n. 34/2020 ora impone che: i) il rispetto dei requisiti tecnici di eliminazione delle barriere architettoniche previste dal DM 236/89 debba risultare da apposita asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati; ii) il pagamento delle spese agevolate deve avvenire attraverso bonifico parlante. Rispetto alla ritenuta d’acconto, questa trova applicazione anche con riferimento al pagamento del “bonus barriere”, nella misura del 8% fino al 29.02.2024 e del 11% a decorrere dal 01.03.2024. Rispetto alle opzioni di cessione e sconto, queste possono essere esercitate da tutti i beneficiari della detrazione con riguardo alle spese sostenute fino al 31.12.2023, mentre dal periodo successivo possono essere esercitate soltanto da alcuni soggetti (condomini ed in alcune ipotesi persone fisiche).
Categorie:Bonus
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