9 marzo 2020

Bonus facciate: il punto

Memory n. 45 del 09.03.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con circolare n. 2/E del 14.02.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti precisazioni relativamente alla detrazione riconosciuta, per il solo 2020, per il rifacimento delle facciate. L’incentivo, come noto, consiste nella detrazione IRPEF/IRES pari al 90% delle spese sostenute, senza limite massimo di spesa, ed è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160 del 27.12.2019. La circolare ha chiarito che l’agevolazione spetta con riferimento ai lavori finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, purché ubicati in zona A e B del DM n. 1444/1968. L’agevolazione spetta per i lavori svolti sulle strutture opache, balconi, ornamenti e fregi, quindi sull’involucro esterno e visibile dell’immobile. A titolo esemplificativo, possono beneficiare dell’incentivo lavori sulle grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e parti impiantistiche che insistono sulla facciata (comprese perizie, sopralluoghi, rilascio APE, ponteggi e materiali rimossi per eseguire i lavori). Non possono beneficiare dell’agevolazione invece le superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatta eccezione per quelli visibili dalla strada. L’agevolazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non, titolari di diritto di proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale di godimento sull’immobile. Viene prevista la possibilità di beneficiare dell’agevolazione anche in caso di contratto di locazione o comodato, regolarmente registrato su base di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario e il numero di partita IVA o CF del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Viene inoltre precisato che per gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva si applicano anche le stesse procedure e adempimenti previsti dal Decreto 19.02.2007 e che deve essere inviata la comunicazione ad ENEA.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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