19 novembre 2021

Bonus prima casa: agevolazione anche per gli immobili C/2 da riaccatastare

Memory n. 208 del 19.11.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 753 del 28.10.2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in materia di agevolazioni sulla prima casa, specificando che l’agevolazione può essere richiesta anche sull’atto di acquisto di un immobile C/2 in corso di ristrutturazione e riaccatastamento. Ciò anche nel caso in cui le dichiarazioni agevolative siano contenute in un atto integrativo, purché redatto con le medesime formalità giutridiche del primo atto. Ricordiamo che coloro che rientrano nei requisiti per fruire dell’agevolazione sulla prima casa possono fruire i) di un’aliquota dell’imposta di registro ridotta al 2% con un minimo di 1.000 euro (imposte ipotecarie e catastali fisse a 50 euro ciascuna); ii) di un’aliquota IVA del 4% ed imposta di registro, ipotecaria e catastale fissa a 200 euro ciascuna; iii) dell’imposta sulle successioni e donazioni in misura ordinaria, con imposta ipotecaria e catastale fissa nella misura di 200 euro ciascuna. Con l’articolo 64, commi da 6 a 11 del DL n. 73 del 25.05.2021 il legislatore ha introdotto un nuovo beneficio fiscale a favore dei giovani che acquistano la prima casa, esonerandoli dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Il beneficio trova applicazione sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case e sugli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, uso e abitazione. Possono accedere al beneficio coloro che non hanno ancora compiuto i 36 anni nell’anno del rogito ed hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Nel caso in cui l’acquisto della prima casa sia soggetto ad IVA, agli acquirenti è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta da utilizzare in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentate dopo la data di acquisizione del credito, oppure in diminuzione dell’IRPEF dovuta sulla base della dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto, nonché in compensazione tramite modello F24.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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