25 maggio 2015

Cedolare secca applicabile anche se il locatario è una società

Memory n. 157 del 25.05.2015 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23 ha introdotto, nel nostro ordinamento tributario, un nuovo regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, noto come “cedolare secca”. La cedolare secca sugli affitti interessa i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) di abitazioni concesse in locazione a terzi al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni. Deve cioè trattarsi di soggetti passivi IRPEF che, in relazione alla locazione posta in essere, conseguano reddito fondiario. Per quanto concerne, invece, il profilo del locatario, la norma sembrerebbe non imporre alcun vincolo particolare ai fini dell’accesso al regime agevolato. Di diverso avviso, invece, l’Amministrazione Finanziaria che, nel contesto della circ. 26/E/2011 ha escluso dal campo di applicazione della norma in oggetto i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo. Recentemente, però, la C.T. Prov. Milano, nella sentenza 3529/25/15, ha affermato il contrario, ovvero che sussiste la possibilità di optare per il regime sostitutivo della cedolare secca, ove il titolare del diritto di proprietà sull'immobile abitativo sia una persona fisica, anche se il conduttore dell'immobile è una società. Infatti, le indicazioni in senso opposto, fornite dall'Agenzia delle Entrate nella richiamata circ. 26/E/2011, non trovano riscontro nel disposto normativo e non sono vincolanti per il contribuente. Si conferma, così, l'orientamento favorevole all'applicazione della cedolare secca ove il conduttore sia una società che affitta l'immobile per uso "foresteria", già affermato dalla C.T. Prov. Reggio Emilia 470/3/14.
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