17 maggio 2019

Cessione del credito corrispondente alla detrazione per risparmio energetico su singole unità immobiliari: il provvedimento attuativo

Memory n. 99 del 17.05.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con provvedimento n. 100372 del 18.04.2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le disposizioni attuative riferite alla cessione del credito da detrazione per risparmio energetico su singole unità immobiliari. Come noto, a decorrere dal 01.01.2018 la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione fiscale è stata ampliata a tutti gli interventi che hanno ad oggetto singole unità immobiliari. Secondo quanto previsto dal provvedimento, gli interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati riferiti alla cessione (denominazione del cedente, del cessionario, dati catastali dell’immobile, tipologia di intervento, data cessione del credito e ammontare) attraverso una nuova funzione disponibile nell’area riservata del portale istituzionale oppure utilizzando un nuovo modello fornito in allegato al provvedimento del 18.04.2019 (da inviare tramite PEC). Con riferimento all’utilizzo del credito viene precisato che: i) il credito viene ripartito in 10 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal 20.03 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa di riqualificazione energetica esclusivamente in compensazione; ii) per le spese di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari sostenute dal 01.01.2018 al 31.12.2018 la cessione del credito va comunicata dal 07.05.2019 al 12.07.2019. Si segnala, infine, che l’Agenzia delle Entrate ritiene tuttora valide le modalità operative di cessione riferite ad interventi su parti comuni condominiali indicate con il precedente provvedimento n. 165110 del 28.08.2017. Rispetto all’utilizzo del credito corrispondente alla detrazione spettante per misure antisismiche e per gli interventi di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali effettuati dal 01.01.2019 viene specificato che il credito si può considerare disponibile dal 20.03 del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.
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