13 maggio 2019

Cessione del credito valida anche per gli interventi di risparmio con riduzione del rischio sismico

Memory n. 95 del 13.05.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 109 del 18.04.2019 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta corrispondente al risparmio energetico con riduzione del rischio sismico (ovvero la fattispecie introdotta con legge di Bilancio 2018) può essere ceduto ai soci lavoratori dell’impresa edile subappaltatrice, in quanto rientrano tra i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo o d’impresa collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Con la precedente risoluzione n.84/E del 05.12.2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione alla cessione del credito corrispondente alla detrazione per risparmio energetico e sisma bonus, con particolare riferimento alle modalità pratiche di cessione. Secondo quanto specificato dal provvedimento, la forma della cessione è libera e non è soggetta a registrazione. In ogni caso, la cessione del credito è efficace qualora i) il condomino provveda a comunicare la cessione all’amministratore di condominio entro il 31.12 del periodo d’imposta di riferimento e l’amministratore di condominio ii) provveda a comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate la denominazione e il codice fiscale del cessionario, nonché l’accettazione da parte del cessionario del credito ceduto ed il suo ammontare, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio. Ricordiamo che con i precedenti interpelli n. 61 del 05.11.2018 e n. 56 del 31.10.2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione alla disciplina della cessione del credito corrispondente alla detrazione di imposta sui lavori di risparmio energetico, precisando ulteriormente quanto chiarito con le circolari n. 11/E del 18.05.2018 e n. 17/E del 23.07.2018. Nel dettaglio, secondo l’Amministrazione Finanziaria: i) nel caso di cessione ad un parente del beneficio d’imposta, anche a titolo gratuito, non è ravvisabile il collegamento ai lavori richiesto ai fini della positiva cessione del credito d’imposta; ii) nel caso in cui il beneficio sia ceduto all’azienda che somministra lavoratori alla società che svolge i lavori di risparmio energetico, sono ravvisabili i requisiti per la positiva cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione fiscale.
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