2 novembre 2018

Chiarita (in parte) la detrazione “potenziata” sugli affitti degli studenti “fuori sede”

Memory n. 301 del 02.11.2018 a cura di Franca Recenti

Limitatamente agli anni 2017 e 2018, la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione relativi agli studenti universitari “fuori sede”, di cui alla lett. i-sexies) dell’art. 15 comma 1 del TUIR, spetta agli studenti che risiedono in zone montane o disagiate che distano almeno 50 chilometri dall’università (invece di almeno 100 chilometri), anche qualora l’università non sia ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente (lo stabilisce la successiva lett. i-sexies.01) introdotta dall’art. 1 comma 23 lett. b) della L. 205/2017). Rimane fermo che i canoni di locazione pagati sono detraibili fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633 euro. La previsione introdotta dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) consente dunque di fruire dell’agevolazione a condizioni più favorevoli nel caso in cui il Comune di residenza dello studente sia sito in una zona montana o disagiata. Nella risposta ad interpello Agenzia Entrate 2.10.2018 n. 19 è stato recentemente precisato che, in relazione al Comune di residenza dello studente, per verificare se si tratti di un Comune montano o meno, occorre fare riferimento all'elenco allegato alla C.M. 14.6.93 n. 9. Per quanto concerne, invece, la verifica di una zona disagiata, i tecnici dell’agenzia delle entrate precisano che occorre riferirsi al Comune di residenza e non al Comune in cui è sita la sede dell’Università. La situazione di disagio, come precisa l’Agenzia “deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi”.
Categorie:Irpef
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6