15 maggio 2024

Contributi rimborsati e dedotti in anni precedenti: chiarimenti sulla rilevanza fiscale

Memory n. 81 del 15.05.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 86 del 04.04.2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione alle modalità di tassazione dei rimborsi contributivi che derivano da periodi di doppia contribuzione. Considerato che il contribuente risultava iscritto, per un periodo pluriennale presso INPS ed altra cassa di previdenza, gli viene riconosciuto, nel 2023, un rimborso riferito al periodo di doppia contribuzione, mentre il datore di lavoro non ha fatto concorrere al reddito di lavoro dipendente i contributi a carico del lavoratore. Il contribuente, inoltre, rappresenta di non volersi avvalere della tassazione separata dei redditi (anche con riferimento alle somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi precedenti), circostanza che viene consentita anche dall’Agenzia delle Entrate, la quale ritiene che l’istante possa far concorrere le somme rimborsate nel 2023 al reddito complessivo del periodo di restituzione, indicandole nella dichiarazione dei redditi. Tali somme, però, non potranno rilevare ai fini dell’applicazione della flat tax incrementale prevista dalla Legge di Bilancio 2023 in quanto gli importi concorrono al reddito complessivo e e non alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Per quanto concerne, infine, le somme corrispondenti a contributi non dedotti nell’anno di versamento e restituite all’istante, secondo l’Agenzia delle Entrate tali importi non rientrano tra le somme da assoggettare a tassazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera n-bis) TUIR (riferito ai rimborsi di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi d’imposta precedenti) in quanto non riconducibili ad alcuna categoria reddituale prevista dall’articolo 6 TUIR.
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