7 luglio 2011

Cooperative: contributo di revisione biennio 2011-2012 entro il 10 luglio 2011

Memory n. 290 del 07.07.2011 a cura di Riccardo Malvestiti

In data 11 aprile 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 83 il Decreto del Ministero dello Sviluppo 10.02.2011, che determina la misura del contributo di revisione cooperativa per il biennio 2011-2012, che dovrà essere versato entro il 10.07.2011. Il termine di versamento del contributo, infatti, è di 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale in commento. Secondo quanto stabilito dal decreto il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto per il biennio 2011-2012 con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 18.12.2006, sulla base di alcuni parametri fissati in base al volume di fatturazione rilevato al 31 dicembre 2010. Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'art. 2.425 del codice civile. Nelle cooperative edilizie il fatturato è pari all’incremento di valore dell’immobile rilevato nel totale delle voci B II e C I dell’ stato patrimoniale ovvero al valore della produzione di cui alla lettera A) dell’articolo 2425 c.c.. I contributi determinati dal decreto MISE sono aumentati nei seguenti casi: del 50%, per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge gennaio 1992, n.59; del 30% per gli enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n, 381; per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non viene applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio; i contributi sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale. Secondo quanto stabilito dal decreto in commento, inoltre, sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 280,00 gli enti cooperativi che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2011/2012. Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione, invece, è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese. Sono, invece, esonerati dal pagamento del contributi gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31.12.2011.
Categorie:Adempimenti  –  Codici tributi  –  Versamenti
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: lavoro al computer 5
21 maggio 2024
Diretta: 14.30 - 17.30
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: professionista
22 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA