15 gennaio 2013

Dal 1 gennaio 2013 è possibile compensare il credito annuale IVA 2012

Memory n. 21 del 15.01.2013 a cura di Mauro Muraca

Dal 1 gennaio 2013 è possibile procedere con la compensazione del credito Iva annuale, prestando, però, adeguata attenzione alle regole di utilizzabilità dello stesso. Ricordiamo, infatti, che, fino al giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, il contribuente non potrà compensare detto credito per l’importo che eccede € 5.000,00. Per poter utilizzare il credito IVA 2012 per importi superiori a Euro 5.000,00 è necessario, infatti, presentare preventivamente il modello IVA 2013. Peraltro, per importi superiori a Euro 15.000,00 annui, sulla dichiarazione annuale deve essere apposto il visto di conformità o la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile. Presentata la dichiarazione Iva annuale, ogni ulteriore compensazione che eccede € 5.000,00: i) può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; ii) deve essere effettuata solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Per accelerare i tempi di utilizzo del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, è prevista la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione “sganciandola” dalla dichiarazione unificata. In buona sostanza, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA, per importi che eccedono la soglia di € 5.000 possono presentare “in via anticipata” la dichiarazione in forma autonoma, a decorrere dall’1° Febbraio 2013. Si ricorda, inoltre, che la presentazione del modello IVA 2012 in forma autonoma nel mese di febbraio 2013 esonera il contribuente dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2012. E bene precisare che, oltre alla limitazione di importo, il credito Iva compensabile è soggetto ad altre limitazioni: dal 1° gennaio 2011 vige, infatti, il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte ed accessori, di ammontare superiore a euro 1.500, per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Categorie:Compensazioni
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