14 marzo 2012

Definizione delle liti pendenti: la data da non dimenticare è il 2 aprile 2012

Memory n. 109 del 14.03.2012 a cura di Edoardo Martini

L’originaria formulazione dell’art. 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111/2011), prevedeva, al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, che le liti fiscali di valore non superiore ad Euro 20.000 in cui era parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011, potessero (a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio) essere definite con il pagamento di una somma in denaro da versarsi entro e non oltre il 30 novembre 2011. Successivamente, con l’art. 29 co. 16-bis del DL 29 dicembre 2011 n. 216 (c.d. “milleproroghe”), inserito in sede di conversione nella L. 24 febbraio 2012 n. 14, sono stati prorogati due dei termini relativi alla suddetta definizione agevolata: i) il termine di pendenza della lite, passa dall’1 maggio 2011 al 31 dicembre 2011; ii) il termine per effettuare i relativi versamenti, passa dal 30 novembre 2011 al 2 aprile 2012. Con il presente contributo si intende ricordare quindi quest’ultima scadenza analizzando gli aspetti principali della definizione in oggetto.
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