26 aprile 2019

Detassazione utili reinvestiti: chiarimenti della circolare n. 8/E/2019

Memory n. 86 del 26.04.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 1, commi 28-34, della legge n. 145 del 30.12.2018 il legislatore ha introdotto una nuova agevolazione a favore delle imprese che reinvestono gli utili per acquisire beni strumentali nuovi o incrementare gli occupati. In particolare, l’agevolazione consente: i) ai soggetti IRES, di assoggettare l’utile all’aliquota ridotta del 15%; ii) ai soggetti IRPEF, di assoggettare l’utile applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote ridotte di 9 punti percentuali. Con la circolare n. 8/E del 10.04.2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione alla disciplina dell’istituto, specificando quanto segue: i) rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione ai soci o partecipanti; ii) per gli enti commerciali residenti la base occupazionale deve essere individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell’attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività; iii) per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1.10.2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Sono interessati dall’incentivo le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali, le società e gli enti non residenti, nonché gli imprenditori individuali e le società di persone (SNC e SAS). L’agevolazione viene determinata sull’utile dell’anno precedente accantonato a riserve diverse da quelle non disponibile, nel limite della somma degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell’incremento del costo del personale dipendente (a tempo determinato e indeterminato). Ai fini dell’incentivo, con riferimento agli investimenti, rileva la realizzazione di nuovi impianti (in Italia), il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione e l’ammodernamento di impianti esistenti, l’acquisto di beni strumentali nuovi (anche in leasing). Con riferimento al costo del personale, invece, rileva ai fini dell’incentivo l’incremento del costo del personale dell’esercizio rispetto a quello del bilancio al 31.12.2018, a condizione che i dipendenti siano destinati a strutture produttive localizzate in Italia e sia realizzato un incremento del numero complessivo medio dei dipendenti impiegati rispetto al numero di dipendenti assunti al 30.09.2018. L’agevolazione è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito. A titolo esemplificativo, è ammesso il cumulo con l’incentivo “iper ammortamento”.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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