9 giugno 2015

Detrazione IMU fissa per il singolo coltivatore diretto o IAP, ma da proporzionare in base ai mesi di possesso nell'anno

Memory n. 171 del 09.06.2015 a cura di Franca Recenti

Come noto, il DL 4/2015 convertito ha ridefinito la disciplina delle esenzioni e delle agevolazioni per i terreni montani e parzialmente montani da applicare a decorrere dal 2015. In buona sostanza, è stato previsto che, a decorrere dall'anno 2015, il regime di favore per detti terreni si applica: i) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT; ii) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT; iii) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della L. 28.12.2001 n. 448; iv) ai terreni ad "immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile", a prescindere dalla loro ubicazione. Sempre in sede di conversione in Legge del DL 4/2015, il legislatore ha introdotto, a decorrere dal 2015, anche una nuova detrazione di 200 euro (fino a concorrenza dell’imposta dovuta) per i coltivatori diretti e gli IAP operanti in comuni collinari svantaggiati, indicati nell’apposito elenco, allegato OA del D.L. n. 4/2015, vale a dire in quei comuni che erano esenti secondo i criteri stabiliti nella circolare dell’ISTAT del 1993 (C.M. 23 giugno 1993, n. 9) e considerati “non montani” in base alla normativa attualmente vigente. Con la recente nota 20.5.2015, l'IFEL ha precisato che tale detrazione è fissa e spetta al singolo coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale indipendentemente dal numero di terreni condotti e dalla percentuale di possesso degli stessi. Pertanto, nel caso di possesso congiunto di un terreno da parte di due coltivatori, entrambi avranno diritto ad usufruire dell'intera detrazione di 200,00 euro. La detrazione, inoltre, deve essere rapportata in base ai mesi di possesso. Infatti, nel silenzio della norma, l'IFEL ritiene essenziale, in quanto coerente con la sistematica generale delle norme che regolano l'IMU, proporzionare la detrazione in base ai mesi di possesso nell'anno, ovvero per i quali permane la conduzione agricola. Infine, è bene segnalare che, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha recentemente pubblicato, sul proprio sito istituzionale, le risposte alle FAQ sull’IMU agricola, poste da contribuenti, operatori professionali, associazioni di categoria e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito all’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli.
Categorie:IMU
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