11 luglio 2022

Detrazioni fiscali e superbonus: gli edifici interessati

Memory n. 121 del 11.07.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con circolare n. 23/E del 23.06.2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerose precisazioni in materia di lavori di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, anche con riferimento alle opzioni fiscali previste agli articoli 119 e 121 del DL n. 34 del 19.05.2020, illustrando il quadro della disciplina alla luce delle novità introdotte con il c.d. “Superbonus”. Con particolare riferimento agli immobili interssati dai lavori, l’Agenzia richiama quanto già chiarito in occasione della precedente circolare n. 30/E/2020, ovvero che sono ammesse al superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Ciò implica che, ai fini del superbonus, al termine dei lavoratori l’immobile deve rientrare in una delle categorie catastali ammesse alla detrazione (immobili residenziali diversi da A/1, A/8 e A/9). Con riferimento alle parti comuni di un edificio, invece, si applica il principio di prevalenza della funzione rispetto all’intero edificio: qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia superiore al 50% è possibile ammettere al superbonus anche il proprietario o detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono spese per le parti comuni (in coerenza a quanto precisato con circolare n. 24/E/2020). Con riferimento alle unità immobiliari di categoria A/9 aperte al pubblico, viene specificato che possono considerarsi aperte al pubblico le dimore storiche che rispettino la condizione minima dell’apertura al pubblico per almeno 12 giorni l’anno, computando a tal fine anche eventuali apertura durante la settimana dei beni culturali e le giornate europee del patrimonio. Con riferimento agli immobili vincolati, invece, viene precisato che qualora tutti gli interventi trainanti siano proibiti, il superbonus può trovare applicazione agli interventi trainati quali la sostituzione di infissi, la realizzazione del cappotto interno, a condizione che tali interventi comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio (ovvero la più alta). Con riferimento alle unità in corso di costruzione o in corso di definizione l’Agenzia precisa che gli immobili di categoria F/3 possono accedere ai benefici qualora l’immobile sia stato riclassificato in F/3 a seguito di interventi edilizi mai terminati.
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