14 luglio 2022

Detrazioni fiscali e superbonus: i soggetti interessati

Memory n. 124 del 14.07.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con circolare n. 23/E del 23.06.2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerose precisazioni in materia di lavori di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, anche con riferimento alle opzioni fiscali previste agli articoli 119 e 121 del DL n. 34 del 19.05.2020, illustrando il quadro della disciplina alla luce delle novità introdotte con il c.d. “Superbonus”. Con particolare riferimento ai soggetti che possono fruire del superbonus, riprendendo quanto specificato nella circolare n. 24/E/2020, viene precisato che il superbonus spetta anche per le spese sostenute per gli interventi agevolabili dalle persone fisiche, al di fuori dall’esercizio di attività d’impresa, di arti e professioni su unità immobiliari che possiedono l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietari o di titolare di altro diritto reale di godimento, ovvero in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato (con il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario). In caso di immobile in comproprietà, i condividenti avranno diritto al beneficio secondo le spese effettivamente sostenute e rimaste a carico, a prescindere dall’effettiva quota di proprietà. Il superbonus non spetta, invece, ai soci di una società che svolge attività commerciale che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società e che costituiscono beni relativi all’impresa. Sotto il profilo soggettivo, inoltre, l’Agenzia ricorda che il superbonus si applica anche agli interventi effettuati dalle ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, comprese le cooperative sociali richiamate quali ONLUS di diritto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 460/97. L’ambito di applicazione comprende, inoltre: IACP ed enti con analoghe finalità sociali, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, associazioni e società sportive dilettantistiche. In materia di autoconsumo dell’energia rinnovabile, viene inoltre specificato che i corrispettivi definiti da ARERA vengono erogati con rierimento sia all’energia auto consumata collettivamente, sia all’energia in eccedenza in quanto non oggetto di autoconsumo collettivo. Le somme fiscalmente rilevanti per i soggetti diversi da quelli che producono redditi d’impresa sono qundi quelle corrispondenti all’energia eccedente l’autoconsumo istantaneo.
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