19 luglio 2022

Detrazioni fiscali e superbonus: tipologie di intervento ammesse

Memory n. 126 del 19.07.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con circolare n. 23/E del 23.06.2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerose precisazioni in materia di lavori di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, anche con riferimento alle opzioni fiscali previste agli articoli 119 e 121 del DL n. 34 del 19.05.2020, illustrando il quadro della disciplina alla luce delle novità introdotte con il c.d. “Superbonus”. Con particolare riferimento alle tipologie di intervento ammesse, le disposizioni in materia di superbonus richiedono che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, e che nel caso di interventi di efficienza energetica risulti la riduzione di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare (o la più elevata se non è possibile). Riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico, l’Agenzia precisa che l’APE post operam deve essere redatta considerando l’edificio nella sua congifurazione finale (post ampliamento), e che non può essere richiesta alcuna valutazione circa la normativa edilizia, di inquadramento urbanistico ed eventuali disallineamenti. Per gli interventi trainanti, l’Agenzia specifica che sono ammessi al superbonus, nei lavori di coibentazione, anche le spese sostenute dal 01.01.2021 riferite all’isolamento termico del tetto di un colale sottotetto non riscaldato. Con riferimento ai lavori antisismici, gli interventi di riparazione o locali sono ammessi al beneficio qualora consentano di ripristinare le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate, impedire meccanismi di collasso locale, migliorare caratteristiche di residenza e di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati, ed altro ancora. L’Agenzia, inoltre, chiarisce che i progetti unitari (riferiti ai lavori antisismici nei centri storici) devono essere correlati alla nozione si dingola unitòà strutturale: ai fini delle agevolazioni fiscali, gli interventi in questione non devono neessariamente riguardare un intero aggregato edilizio (tipico dei centri storici).
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