18 luglio 2022

Detrazioni fiscali: superbonus e general contractor

Memory n. 125 del 18.07.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con circolare n. 23/E del 23.06.2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerose precisazioni in materia di lavori di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, anche con riferimento alle opzioni fiscali previste agli articoli 119 e 121 del DL n. 34 del 19.05.2020, illustrando il quadro della disciplina alla luce delle novità introdotte con il c.d. “Superbonus”. Con particolare riferimento agli adempimenti procedurali, l’Agenzia si sofferma, in particolare, sul ruolo del c.d. “general contractor”, specificando che, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor, bensì la documentazione delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del beneficiario del’agevolazione. L’attività di mera organizzazione dei lavori svolta dal general contractor, non è ammessa al beneficio fiscale in quanto non direttamente imputabile alla realizzazione dell’intervento agevolato. In buona sostanza, il committente può fruire del superbonus in relazione ai costi imputati dal general contractor per l’esecuzione degli interventi ed il rilascio di attestazioni, ma non per l’attività di organizzazione svolta. L’Agenzia specifica inoltre che gli importi riaddebitati dal general contractor devono essere descritti in maniera puntuale, con segnalazione del soggetto che ha reso la prestazione. La detrazione spetta anche nel caso in cui il beneficiario della detrazione affidi l’incarico per la realizzazione degli interventi agevolabili a tecnici e imprese e deleghi il general contractor al pagamento del compenso dovuto in suo nome e per suo conto, in forza di un mandato con rappresentanza. In materia di visto ed asseverazioni viene specificato che coloro che sono autorizzati al rilascio del primo documento devono verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti. Con riferimento ai compensi erogati al professionista che rilascia l’asseverazione, viene specificato che la ritenuta del 20% non trova applicazione nell’ipotesi di corrispettivi oggetto di sconto in fattura per effetto dell’opzione prevista dal DL n. 34/2020.
Categorie:Crediti d'imposta
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: lavoro al computer 5
21 maggio 2024
Diretta: 14.30 - 17.30
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: professionista
22 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA