28 maggio 2015

Dichiarazione IMU entro il prossimo 30.06.2015 per gli immobili merce ultimati nel 2014

Memory n. 162 del 28.05.2015 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Come noto, per poter beneficiare dell’esenzione da IMU a partire dal 2014 (e dello sgravio dal pagamento del saldo IMU 2013) sugli immobili invenduti delle imprese di costruzione è necessario che gli immobili in parola: i) siano classificati in bilancio quali fabbricati “invenduti” tra le Rimanenze; ii) non devono essere in ogni caso locati o utilizzati dalla medesima impresa costruttrice. Ulteriore condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU da presentarsi entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Sul punto, si rammenta che, entro lo scorso 30 giugno 2014, le imprese di costruzioni, che hanno usufruito dell’esenzione dal pagamento della seconda rata del 2013 sull’invenduto avrebbero dovuto, pena la decadenza dell’agevolazione usufruita per il periodo d’imposta scorso (anno 2013), presentare l’apposita dichiarazione IMU, al fine di: i) certificare il possesso dei requisiti previsti ai fini dell’agevolazione riconosciuta; ii) illustrare dettagliatamente quali tra gli immobili posseduti abbiano diritto all’esenzione. Sul punto, va osservato che: i) la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”; ii) l’obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui le variazioni intervenute non sono immediatamente conoscibili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale (istruzioni alla dichiarazione IMU). Quanto sopra sta a significare che le imprese che hanno presentato la dichiarazione IMU 2013, per l’esenzione dal pagamento della seconda rata del 2013, non saranno tenute a presentare la dichiarazione IMU 2014 (entro il prossimo 30.06.2015) per gli immobili che nel 2014 continuano a soddisfare le condizioni già indicate nella dichiarazione IMU 2013 (presentata entro lo scorso 30.06.2014). Dovranno, in ogni caso, presentare la dichiarazione IMU 2014 (entro il 30.6.2015); i) le imprese che hanno ultimato la costruzione/ristrutturazione di “immobili merce” nel corso del 2014; ii) le imprese che nella dichiarazione IMU 2013 hanno indicato immobili che nel 2014 non risultano più avere le caratteristiche per poter usufruire dell’esenzione (si pensi all’ immobile che è stato concesso in locazione oppure è stato utilizzato quale bene strumentale) e qualora la variazione non risulti dalla banca dati catastale.
Categorie:Adempimenti  –  IMU
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